Prezzi
prezzi noleggio stagionale
I prezzi in prevendita sono validi dal primo weekend di novembre al 24 dicembre.
Contratto noleggio stagionale
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO
C.S.P. SAS di Mario Sociati & C.
Pizzale Polsa 5 – Sede
1. Oggetto del contratto e corrispettivo
La società C.S.P. SAS di Mario Sociati & C. (di seguito “Noleggiante”) concede in noleggio all’utilizzatore (di seguito “Utilizzatore”) l’attrezzatura sportiva indicata nella scheda digitale di noleggio. Il corrispettivo complessivo è quello calcolato e riportato dal sistema gestionale al momento della conferma del noleggio. Il saldo del corrispettivo è dovuto integralmente al momento del ritiro dell’attrezzatura. Il mancato pagamento del corrispettivo comporta la facoltà del Noleggiante di rifiutare la consegna dell’attrezzatura.
2. Durata del noleggio
La durata è quella indicata nella scheda digitale in fase di noleggio. Alla scadenza delle giornate di noleggio prestabilite il programma calcolerà automaticamente l’estensione del noleggio fino alla riconsegna, indicando l’importo dovuto. Resta salva la facoltà del Noleggiante di procedere come previsto al punto 6.
3. Ritiro e riconsegna
Il materiale viene ritirato e deve essere riconsegnato presso la sede C.S.P. SAS in Pizzale Polsa 5, entro le ore 17:00 del giorno di scadenza, salvo diverse indicazioni.
L’Utilizzatore è tenuto a verificare lo stato dell’attrezzatura al momento del ritiro e a segnalare immediatamente al Noleggiante eventuali anomalie o difetti preesistenti; in mancanza di tale segnalazione, si presume che l’attrezzatura sia stata consegnata in perfetto stato. La riconsegna fuori dall’orario indicato o in luogo diverso da quello stabilito non sarà accettata, salvo preventivo accordo scritto con il Noleggiante.
4. Ritardo nella riconsegna
In caso di ritardo nella riconsegna del materiale, il programma estende automaticamente il contratto di noleggio fino alla data effettiva di riconsegna presso la sede indicata al punto 3. Il periodo di noleggio e l’importo dovuto saranno ricalcolati con le tariffe aggiornate secondo il listino vigente. Il Noleggiante ha inoltre diritto al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardo nella restituzione, ai sensi dell’art. 1591 del Codice civile, ivi incluso il lucro cessante per la perdita di opportunità di noleggio dell’attrezzatura a terzi. Resta ferma la facoltà del Noleggiante, decorsi 7 giorni senza comunicazione, di esercitare i diritti previsti al punto 6.
5. Mora nel pagamento
Il mancato pagamento del corrispettivo entro i termini stabiliti comporterà l’applicazione degli interessi di mora. Qualora l’Utilizzatore sia un soggetto d’impresa o professionista, si applicheranno le disposizioni del D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, che ha modificato il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Qualora l’Utilizzatore sia un consumatore privato, decorreranno gli interessi moratori calcolati al tasso legale ai sensi dell’art. 1284 c.c., fatta salva la decorrenza del saggio commerciale in caso di domanda giudiziale.
6. Mancata restituzione
Decorsi 7 giorni dalla scadenza del contratto stipulato al momento del noleggio, la mancata restituzione dei beni da parte dell’Utilizzatore sarà considerata appropriazione indebita. Il Noleggiante si riserva la facoltà di presentare esposto/querela per i reati di cui all’art. 646 c.p. Sarà inoltre addebitato all’Utilizzatore: (a) un importo forfettario di € 30,00 per le spese di gestione amministrativa della pratica; (b) il valore commerciale a nuovo del bene, ai sensi di quanto previsto al punto 8; (c) gli interessi di mora sul valore del bene, calcolati dal giorno successivo alla scadenza. Il Noleggiante si riserva altresì il diritto di agire nelle competenti sedi civili per il recupero di ogni somma dovuta.
7. Restituzione anticipata
La restituzione anticipata dell’attrezzatura è sempre consentita. Tuttavia, ai sensi dell’art. 59-bis del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), il diritto di recesso non si applica ai contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio o qualora l’esecuzione sia iniziata. Nel contesto del noleggio, il servizio si considera iniziato nel momento in cui l’Utilizzatore procede al ritiro dell’attrezzatura. A partire da tale momento, il prezzo concordato è integralmente dovuto, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’attrezzatura noleggiata.
8. Mancata restituzione o perdita del bene
In caso di mancata restituzione, furto o smarrimento, l’Utilizzatore è tenuto al rimborso del valore commerciale a nuovo del bene, oltre a eventuali danni per mancato guadagno e spese sostenute dal Noleggiante. In caso di furto, l’Utilizzatore deve presentare denuncia alle autorità competenti e consegnarne copia al Noleggiante entro 24 ore. La mancata presentazione della denuncia di furto entro il termine indicato comporta la presunzione che l’attrezzatura sia nella disponibilità dell’Utilizzatore e il Noleggiante potrà agire per il recupero del bene e/o del suo equivalente valore. La valutazione del valore commerciale a nuovo è effettuata dal Noleggiante sulla base dei prezzi di listino vigenti al momento del fatto.
9. Sostituzione dell’attrezzatura
La sostituzione del materiale noleggiato è possibile, previa disponibilità di magazzino. Qualora il nuovo materiale sia di categoria o valore superiore, verrà addebitata al cliente la differenza di prezzo secondo il listino vigente. In caso di sostituzione con materiale di valore inferiore, non previsto alcun rimborso o restituzione della differenza. Il Noleggiante non è in alcun caso obbligato a garantire la disponibilità di attrezzatura sostitutiva e non risponde per eventuali disservizi derivanti dalla mancata disponibilità di materiale alternativo.
10. Assenza di copertura assicurativa
Il materiale noleggiato non è coperto da polizza assicurativa. L’Utilizzatore ha la facoltà di sottoscrivere, al momento della stipula del contratto di noleggio, una copertura assicurativa facoltativa, alle seguenti condizioni:
• Stagione Estiva: L’attivazione della copertura assicurativa comporta l’applicazione di un costo aggiuntivo pari al 30% dell’importo totale del
noleggio. Tale copertura garantisce la protezione contro danni accidentali fino a un massimo di € 150,00.
• Stagione Invernale: L’attivazione della copertura assicurativa comporta l’applicazione di un costo aggiuntivo pari all’8% dell’importo totale del noleggio.
Tale copertura garantisce la protezione contro danni accidentali fino a un massimo di € 100,00.
L’Utilizzatore si assume la piena responsabilità in caso di furto o smarrimento dell’attrezzatura sportiva, restando tali eventi totalmente esclusi dalle coperture assicurative facoltative sopra indicate. Inoltre, l’Utilizzatore è responsabile per qualsiasi danno derivante da uso improprio, negligenza o mancato rispetto delle norme di utilizzo previste. L’Utilizzatore è tenuto a coprire eventuali danni che superino i massimali di copertura stabiliti (€ 150,00 per la stagione estiva e € 100,00 per la stagione invernale). Qualora l’Utilizzatore non abbia sottoscritto alcuna copertura assicurativa facoltativa, rispondera integralmente di ogni danno all’attrezzatura ai sensi dell’art. 1588 del Codice civile.
11. Stato del materiale e responsabilità per danni
L’Utilizzatore dichiara di aver verificato il buono stato dell’attrezzatura al momento del ritiro e si impegna a restituirla nelle medesime condizioni. Eventuali danni
saranno addebitati secondo il costo di ripristino.
L’Utilizzatore risponde della perdita e del deterioramento dell’attrezzatura avvenuti nel corso del noleggio, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile, ai sensi dell’art. 1588 del Codice civile. È altresì responsabile dei danni cagionati da persone da lui ammesse, anche temporaneamente, all’uso dell’attrezzatura. In caso di danni, il Noleggiante ha facoltà di trattenere, a titolo di cauzione, gli importi necessari alla copertura dei costi di ripristino, fino alla completa liquidazione del danno.
12. Esclusione di responsabilità
Salvi i casi di dolo o colpa grave del Noleggiante, l’Utilizzatore esonera la C.S.P. SAS da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti dall’uso dell’attrezzatura, nonché per danni verso terzi derivanti da un utilizzo improprio, imperito o negligente dei beni noleggiati. Il Noleggiante non risponde dei danni causati da un utilizzo dell’attrezzatura difforme dalle istruzioni fornite o dalle caratteristiche tecniche del bene. L’Utilizzatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Noleggiante da qualsiasi pretesa, richiesta risarcitoria o azione legale promossa da terzi in relazione all’utilizzo dell’attrezzatura noleggiata.
13. Divieto di subnoleggio e cessione
L’Utilizzatore non può cedere a terzi i diritti derivanti dal presente contratto, né concedere in sub-noleggio, anche a titolo gratuito, l’attrezzatura oggetto del contratto, senza il preventivo consenso scritto del Noleggiante. La violazione del presente divieto costituisce inadempimento grave e legittima il Noleggiante alla risoluzione immediata del contratto e all’immediata restituzione dell’attrezzatura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
14. Trattamento dei dati personali
L’Utilizzatore autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale vigente, per finalità amministrative e di gestione del contratto. I dati potranno essere conservati per il tempo necessario all’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, ivi incluse le eventuali azioni di recupero del credito.
15. Regolazione attacchi sci
L’Utilizzatore dichiara di aver fornito i dati necessari alla regolazione degli attacchi e di aver verificato la regolazione,
esonerando il Noleggiante da ogni responsabilità. Il Noleggiante declina qualsiasi responsabilità in caso di infortuni derivanti da dati errati o incompleti forniti dall’Utilizzatore ovvero da successiva manomissione degli attacchi da parte dell’Utilizzatore o di terzi.
16. Noleggio per minorenni
In caso di utilizzo da parte di minorenni, l’Utilizzatore (genitore/tutore legale) si assume ogni responsabilità relativa all’utilizzo dell’attrezzatura da parte del minore. Il genitore/tutore che sottoscrive il presente contratto garantisce di essere l’esercente la responsabilità genitoriale e si obbliga a vigilare sull’utilizzo corretto dell’attrezzatura da parte del minore. Il Noleggiante è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni subiti o causati dal minore nell’utilizzo dell’attrezzatura.
17. Stagioni di noleggio
Le stagioni di noleggio sono suddivise come segue:
• STAGIONE INVERNALE: 01 Novembre – 31 Marzo
• STAGIONE ESTIVA: 01 Maggio – 31 Ottobre 18.
Noleggio Stagionale
Il noleggio stagionale dell’attrezzatura è possibile secondo le tariffe del listino vigente e previa disponibilità
dell’attrezzatura. Il noleggio stagionale dovrà essere tassativamente restituito entro il termine della stagionalità indicata al punto 17. In caso di mancata restituzione si procederà come descritto al punto 6. Il corrispettivo del noleggio stagionale è dovuto integralmente anche nel caso in cui l’Utilizzatore non utilizzi l’attrezzatura per l’intera durata della stagione.
19. Risoluzione per inadempimento
Il Noleggiante ha facoltà di risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa),
nei seguenti casi: (a) mancato pagamento del corrispettivo nei termini stabiliti; (b) violazione del divieto di subnoleggio di cui al punto 13; (c) mancata restituzione dell’attrezzatura oltre i 7 giorni dalla scadenza; (d) utilizzo dell’attrezzatura in modo difforme da quanto previsto dal contratto o in violazione delle istruzioni del Noleggiante; (e) danni dolosi o gravemente colposi arrecati all’attrezzatura. In caso di risoluzione, il Noleggiante ha diritto alla restituzione immediata dell’attrezzatura e al risarcimento di tutti i danni subiti.
20. Foro competente
Per qualsiasi controversia tra le parti, se l’Utilizzatore è un consumatore privato la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore stesso, ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206). In tutti gli altri casi, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto (TN).
